Le nuove tecnologie militari sono motivo di dibattito perché generalmente considerate non disciplinate delle norme esistenti (le catapulte e le balestre prima, le operazioni informatiche e i droni oggi, l’intelligenza artificiale – robot killer – domani). Per questo è sempre opportuno effettuare una ricognizione del diritto internazionale in tempo di pace e in tempo di guerra sullo strumento militare più attuale (es. droni) per capire se tale tendenza sia giustificata ed individuare eventuali spunti di lege ferenda.
L’obiettivo, dunque, è capire come possano essere lecitamente impiegati i nuovi strumenti militari in operazioni di sorveglianza, polizia internazionale e conflitti armati contro forze regolari, gruppi terroristici, forze ribelli, pirati, attivisti, singoli individui, ecc.
Prima di tutto bisogna analizzare il Diritto Internazionale dei Diritti Umani, che prevede il principio della illiceità della guerra ed impone in primis alla comunità internazionale di tutelare il “diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza” degli individui (art. 3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani). Questo impegno assume senso soprattutto in relazione al mantenimento della pace (condizione ideale per il godimento dei diritti umani). L’analisi, dunque, deve affrontare il problema dell’adeguato bilanciamento tra i diritti umani che gli Stati devono effettuare prima di utilizzare la forza armata, anche tramite nuovi strumenti tecnologici (es. vita/sicurezza; privacy/sicurezza). La questione è molto delicata specie riguardo al tema delle esecuzioni extra-giudiziali tramite droni.
Tuttavia, i conflitti sono un fenomeno empirico difficilmente eliminabile. Quindi, successivamente, è necessario analizzare le condizioni per l’uso legittimo della forza nel diritto internazionale tramite nuovi strumenti tecnologici (ius ad bellum) e i presupposti di conformità dell’azione militare al Diritto Internazionale Umanitario (ius in bello).
Nel primo caso, dopo aver individuato le condizioni e i casi in cui l’uso della forza tramite il nuovo strumento risulta legittimo (esercizio del diritto di autotutela individuale o collettiva ex art. 51 Carta Onu + autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ex art. 42), a converso si devono individuare ed approfondire i casi in cui non lo è. Sicuramente controversa è la dottrina della Legittima difesa preventiva (Dottrina Bush), in quanto sembra costituire una forzatura delle relazioni internazionali e giustificare l’idea di una “permanent worlwide war” contro il terrorismo, oggi, condotta soprattutto tramite i droni, strettamente funzionali all’implementazione di tale dottrina.
Nel secondo caso bisogna rispondere alla domanda: una volta scoppiato un conflitto, come si usano legittimamente gli strumenti bellici (vecchi e nuovi) e secondo quali norme? Durante un conflitto armato si sospende l’applicazione dei trattati internazionali in tema di diritti umani incompatibili con lo stato di conflitto (inter arma silent lege). Tuttavia, la protezione della persona umana non viene meno, perché entra in vigore il Diritto Internazionale Umanitario in funzione di lex specialis (Convenzioni di Ginevra del 1949, Protocolli aggiuntivi, Clausola Martens), nello sforzo quasi impossibile di “umanizzare la guerra”. Esso protegge e assiste le vittime dei conflitti, coloro che non hanno partecipato ai combattimenti o che hanno cessato di parteciparvi (popolazione civile, feriti, naufraghi, ammalati, caduti, prigionieri) a prescindere dalla parte alla quale appartengono.
Secondo il DIU si possono generare due tipi differenti di conflitto dalla natura giuridica definita:
- Conflitto armato internazionale tra forze armate di almeno due Stati o guerre di liberazione nazionale, cui si applica interamente il DIU;
- Conflitto armato non internazionale tra forze armate regolari e gruppi armati identificabili (unicità di comando, controllo di enclave, ecc.) oppure fra gruppi armati che si combattono tra loro sul territorio di uno Stato, cui si applica il Diritto umanitario dei conflitti armati non-internazionali (Art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra-Clausola Martens).
Il problema principale di oggi è, invece, come qualificare (natura giuridica) il conflitto fra un soggetto di diritto internazionale (Stato, Organizzazione internazionale) e un attore non statale presente sul territorio di un altro stato o in spazi non sottoposti alla giurisdizione di nessuno stato e con un raggio operativo internazionale (es. gruppi terroristici transnazionali, hacker autonomi transnazionali, piloti di droni autonomi transnazionali, pirateria marittima internazionale).
In altre parole, capire la normativa da applicare a un conflitto asimmetrico transnazionale tra le seguenti:
- diritto umanitario dei conflitti armati internazionali (per intero);
- diritto umanitario dei conflitti armati non internazionali (Minimum yardstick: 3 comune alle Convenzioni di Ginevra 1949 e II Protocollo Aggiuntivo 1977);
- diritto internazionale dei diritti umani.
La questione è di ardua soluzione, in quanto coinvolge tre soggetti diversi (i. Stato attaccato o Stato vittima; ii. attore non statale transnazionale; iii. Stato sul cui territorio l’azione militare è condotta o Stato territoriale) e ha visto risposte divergenti da parte degli Stati (alcuni riconoscono a questo particolare conflitto l’applicazione del DIU – anche se in minima parte (opzione B) – altri non lo riconoscono).
Infine, superato il problema del SE il DIU debba applicarsi, bisogna vedere COME esso concretamente si applica al caso dei nuovi strumenti militari, con quali problemi e quali conseguenze (es. identificazione del nemico, principio di proporzionalità, principio di necessità militare, ecc.).