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Il Mare nelle relazioni internazionali attraverso i secoli. Parte terza

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Il blocco di sei giorni del Canale di Suez, nello scorso marzo, provocato dall’incagliamento improvviso di una gigantesca portacontainer ha reso evidenti le fragilità del commercio marittimo globale e ha messo in luce la necessità di costruire una gerarchia di potenza tra i protagonisti della Global Society sulla base delle loro capacità effettive di controllo e gestione di stretti, canali navigabili e zone marittime cruciali, dalla cui efficienza di funzionamento dipende l’andamento dell’economia mondiale. Gli strumenti e i sistemi di rappresentazione che nel tempo sono stati usati per controllare o governare un elemento fondamentale delle relazioni geopolitiche quale è il mare, nonostante la sua connaturale inafferrabilità, sono oggetto di questo studio. Uno studio che si muove tra la storia del diritto internazionale, la storia delle relazioni internazionali e della scienza geopolitica.

Parte Prima
Parte Seconda

Il diritto del mare tra XIX e XX secolo

Nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo, mentre il diritto internazionale (DI) si va affermando come ‘scienza’ autonoma rispetto alla filosofia, alle scienze politiche, e alle altre branche giuridiche, anche la  geopolitica prende forma come scienza che analizza la politica internazionale attraverso il suo rapporto con la dimensione spaziale. In particolare, la geopolitica inizia a presentarsi come scienza votata “all’individuazione e al confronto sistematico delle percezioni e dei convincimenti che ogni gruppo politico ha nei riguardi dello spazio, derivanti non da una valutazione razionale e oggettiva dei propri interessi, ma dai suoi valori e ideologie, dalla sua cultura e dalla sua esperienza storica”. Tutto ciò contestualmente al sorgere di Istituti Accademici, riviste e consessi, mossi dall’intento di rispondere alle medesime questioni: chi sono i soggetti che governano il mondo? Quali e quanti sono i modi per assurgere al rango di soggetto? Chi regola le relazioni tra questi soggetti? E le eventuali controversie e sanzioni? E quali rapporti sussistono tra essi e l’ambiente, terraferma e mare? Quali le norme che ne regolano i rapporti? Il diritto internazionale e la geopolitica tentano di darvi una risposta, osservando quanto sta avvenendo: Stati Europei e “neonati” Stati Uniti d’America costituiscono una comunità internazionale, basata su un diritto e una coscienza giuridica comuni. Essi sono gli assoluti protagonisti delle relazioni internazionali, in quanto la convinzione delle proprie superiorità culturali, civili e religiose esclude, a priori, la partecipazione attiva di altre realtà extra-occidentali. Sebbene a livello teorico si auspichi un possibile, ma futuro, universalismo. Anche il DI, che si va formando, si presenta come un diritto prodotto esclusivamente dalle e per le nazioni civili: a tutte le realtà extra-occidentali è riservato il meno paritario diritto consolare. Soltanto il superamento di un deficit di civiltà, in cui si ritiene si muovano tali realtà potrebbe consentire la piena partecipazione alla selezionata élite globale. 

L’imperialismo

I presupposti spaziali in cui le riflessioni gius-internazionalistiche e proto-geopolitiche nascono, dunque, sono quelli dell’imperialismo, delle politiche coloniali avviate da economie capitalistiche in forte espansione, prima fra tutte la potenza inglese. Il surplus produttivo londinese incapace di essere assorbito nei tradizionali mercati, obbliga a spostare l’attenzione economica verso quelli tropicali ove il commercio dei beni può risultare più remunerativo e gli investimenti più profittevoli, ovvero ove si possono rinvenire nuovi sbocchi per l’esportazione di beni, servizi e capitale. Un orizzonte spaziale in cui i conflitti tra le nazioni traducendosi in conflitti capitalistici e di concorrenza nell’accaparramento di terre, risorse e rotte mercatili finiscono con l’acuirsi anche più di quanto non fosse avvenuto nel periodo delle scoperte geografiche. Eppure le questioni aperte restano le stesse: quale legittimazione per l’appropriazione delle terre coloniali? Quali regole per il controllo sulle zone marine? Quali facoltà riservare agli indigeni che vi sono insediati? Questioni cui in parte si tenta di dare una risposta a partire dalla Dichiarazione di Parigi del 1856, relativa al regime delle navi durante un conflitto; dalla Convenzione di Ginevra del 1864, sulle condizioni dei feriti; e dalla Convenzione sulla libertà di transito e sul regime delle vie d’acqua, adottati nella Conferenza di Barcellona del 1921. Ma soltanto con la Convenzione di Ginevra del 1958 si riuscirà ad attuare una vera e propria opera di codificazione del diritto del mare.

Il mare oggetto di riflessione geopolitica

Nel frattempo anche la riflessione geopolitica prosegue. E in merito alla volontà di Londra di puntare tutte le sue energie sulla “strategia marittima”, A. T. Mahan, in particolare, giunge ad osservare che “uno Stato ha una maggiore predisposizione a sviluppare il potere marittimo se possiede una quantità misurata di risorse: se sono eccessive il paese non ha sufficiente interesse a intraprendere i commerci marittimi; se sono scarse non può resistere a lungo in caso di blocco navale. Anche l’estensione delle coste non è un vantaggio in sé, se non in relazione alla quantità di popolazione impiegabile”. Confermando come l’impossibilità di assorbimento della produzione entro i propri confini abbia spinto Londra ad avviare una politica di espansione. E a questo ancora Mahan aggiunge che “il potere marittimo sottintende sia una dimensione economica che militare; di conseguenza le potenze che propugnano il libero commercio devono anche possedere una forza militare adeguata ad assicurare l’effettiva libertà del mare”. Ed effettivamente la Corona Britannica vanta pure un predominio assoluto in termini militari, possedendo una flotta la cui forza è regolata dal principio ‘Two-power standard’, secondo cui la propria deve essere più potente della somma delle due flotte che la seguono per dimensione. Ma la riflessione in merito al potere talassocratico prosegue anche in Italia; basta, infatti, una veloce occhiata agli articoli contenuti nella Prima Rivista Italiana di Geopolitica, quella di G. Bottai, per cogliere come il destino del Regno d’Italia si intrecci con le capacità di controllo del Mediterraneo. In particolare, si suggerisce che il riassetto mondiale non potrà che basarsi sull’organizzazione dei grandi spazi terrestri; e a questo impegno non potrà sottrarsi l’Italia cui spetta il compito di presiedere all’organizzazione dello spazio mediterraneo, quale spazio vitale per divenire ponte tra il Continente Africano e quello Europeo. Al pari di quanto sta avvenendo in Germania, dunque, dove la scienza geopolitica si pone come custode del consolidamento nazionale, anche in Italia si prefigge di intervenire nel completamento e nella definizione del suo ruolo internazionale, influenzando le scelte dell’élite politica.

La Convenzione di Ginevra del 1958

È solo con la fine del Secondo Conflitto mondiale e l’affermarsi di un multilateralismo istituzionalizzato che il diritto del mare assume la forma di Convenzioni. Se sino ad ora erano le consuetudini a disciplinarlo, finalmente vi intervengono tutti i protagonisti della Global Society convocati presso la Conferenza di Ginevra del 29 aprile 1958, per codificarle, modificarle e renderle uniformemente accettate. In realtà, ben quattro sono le Convenzioni a riguardo firmate, così come quattro sono le fasce in cui viene suddiviso il mare: mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale e alto mare. Ebbene, come già rilevato, sin dai tempi della Scuola giuridica dei Commentatori e delle teorizzazioni di Bartolo da Sassoferrato, il mare esiste come territorio, definito spazialmente e munito di confini, soltanto entro cento miglia dalla costa, per potersi definire vicino e sottoposto alle proiezioni giurisdizionali di colui che ha il controllo dello spazio costiero. E a Ginevra si riconosce la validità di questa consuetudine medievale e le si dà il nome di ‘mare territoriale’. Al contempo, il principio groziano del Mare Liberum, caratterizzato da eguale e illimitata libertà di utilizzo, navigazione, attraversamento, pesca e commercio, viene ora riferita al concetto di ‘alto mare’. Ovvero a quell’ immensità marina che per Elisabetta I si rinveniva oltre l’‘amity line’. Infine, si riconosce una particolare estensione della summa potestas pubblica, oltre la terraferma e persino oltre il mare territoriale, nei confronti della c.d. piattaforma continentale. Una nozione che sin dalla prima formulazione normativa allo sguardo di attenti giuristi appare capace di dare adito a malintesi e incomprensioni.

La Convenzione di Montengo Bay

Per quanto la Convenzione di Ginevra possa qualificarsi come un successo, avendo finalmente individuato una normativa certa e facilmente identificabile per il mare e le sue utilizzazioni, malcontenti non sono mancati. Ad esempio, si annovera la difficoltà di distinzione tra acque interne e mare territoriale, la scarsa ampiezza delle acque territoriali che scontenta alcuni piccoli Stati le cui economie si basano sulle attività marine costiere, la mancanza di norme in merito allo sfruttamento minerario ed estrattivo delle zone marine limitrofe o coincidenti tra piattaforme continentali di due o più Stati. Il tentativo di risolvere queste problematiche conduce alla discussione e all’ adozione della Convenzione di Montengo Bay del 1982. Una normativa che ridefinisce i criteri di determinazione della linea di base e del limite esterno al mare territoriale; mentre lascia alle parti interessate la loro precisazione nelle ipotesi di piattaforme continentali tra Stati frontisti o limitrofi, pur istituendo un apposito Tribunale (il Tribunale Internazionale per il diritto del mare) deputato a risolvere tutte le controversie relative all’applicazione e all’ interpretazione della relativa Convenzione. Ma introduce anche una ulteriore nozione quella di Zona Economica Esclusiva; una nozione che rappresenta la vera novità. 

La Zona Economica Esclusiva (ZEE).

L’istituzione della ZEE dipende da una precisa determinazione degli Stati interessati in quanto, non elemento indispensabile né per esigenze economiche né di difesa come lo sono ad es. le acque territoriali. È un’area eventuale; come tale suscettibile di essere proclamata su base volontaria. Una nozione sorta al fine di attribuire allo Stato la possibilità di creare zone di pesca oltre le acque territoriali e pur ancora sotto il controllo esclusivo dello stesso. E che ha finito con il ricomprendere anche le esplorazioni e lo sfruttamento delle risorse ivi presenti, assorbendo al suo interno il concetto di piattaforma continentale, sia per estensione sia per tipologia di diritti esercitabili. Con conseguente rischio che spazi marini particolarmente ricchi di risorse viventi e non, o di giacimenti minerari possano divenire oggetto di contemporanei appetiti di Stati rivieraschi limitrofi, creando pretese artificiose, magari giustificate in chiave storica, generando controversie di difficile risoluzione e riducendo ulteriormente la disponibilità del mare quale global common. O ancora, creando attriti pericolosi tra Stati limitrofi o frontisti con zone di mare suscettibili di entrare nell’area di esercizio di poteri sovrani di due o più Stati; con possibile quasi scomparsa delle zone di alto mare, soprattutto in bacini chiusi come il Mediterraneo. Tanto da far temere come, da qui ad un decennio, poche saranno le acque che potremo continuare a definire libere. E l’‘amity line’ elisabettiana molto probabilmente ritornerà in auge, ma in senso inverso, in quanto gli appetiti nazionali finiranno per fare delle ZEE delle aree marine senza pace né amicizia.

Maria Rosaria Intermite

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