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TematicheMedio Oriente e Nord AfricaLibia: lotta ai trafficanti di esseri umani

Libia: lotta ai trafficanti di esseri umani

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Recentemente  è stata adottata la Risoluzione n. 2546 sulla situazione del traffico e della tratta dei migranti al largo della in Libia.

“Il contesto politico volatile e la situazione della sicurezza in Libia continuano a creare le condizioni per il fiorire di reti di traffico di migranti e di tratta di esseri umani, e queste reti approfittano della debole gestione delle frontiere e delle istituzioni dello Stato di diritto. I continui combattimenti, in particolare nella parte occidentale e centrale del Paese, hanno creato le condizioni per la riattivazione o il rafforzamento delle reti di trafficanti di migranti”.

Con queste parole, il Segretario delle Nazioni Unite affrontava, il 2 Settembre 2020 la questione dei migranti che partono dalla Libia, evidenziando nella relazione S/2020/876 gli ultimi aggiornamenti in merito alla questione della tratta e del traffico di migranti e rifugiati- e richiamando precedenti risoluzioni (la n. 2491, par.3 del 2019, la n.2240 del 2015 e le considerazioni del Segretario Generale del 6 Aprile 2020, la S/2020/275 ).

Da quanto già menzionato, ha preso avvio l’approvazione dell’ultima risoluzione in materia, ad opera del Consiglio di Sicurezza, ossia la n. 2546, in cui,  dopo aver sottolineato l’importanza per “la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale” si è posta l’attenzione sulla questione dei migranti, nel senso del loro traffico e della tratta “verso, attraverso e dal territorio libico e al largo delle coste libiche”.

La questione dei migranti è un problema di difficile e lunga non risoluzione, che, oltre a minare l’integrità della Libia stessa e a mettere in pericolo la vita di tante persone, evidenzia la scarsa effettiva politica di solidarietà tra paesi europei -e non solo- nella gestione di tali flussi migratori: flussi che continuano ad essere trattati in maniera emergenziale ed episodica, mentre andrebbero concepiti come fenomeno strutturale ed irreversibile e gestiti come tali, collegialmente.

Ad ogni modo, attraverso questa risoluzione, adottata all’unanimità, il Consiglio di Sicurezza, ha ripreso misure già stabilite dalla risoluzione n. 2240 e da successive risoluzioni (la n. 2312 del 2016, la n. 2380 del 2017, la n. 2437 del 2018 e la n. 2491) che riaffermavano, tra le altre cose:

  • la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Transnazionale Criminalità organizzata (Convenzione UNTOC);
  •  il suo Protocollo contro il contrabbando di Migranti via terra, aria e mare;
  •  Protocollo per la Prevenzione, Soppressione e Punizione della Tratta di Persone, in Particolare di Donne e Bambini;
  • La Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita Umana in Mare
  • La Convenzione Internazionale sulla Ricerca e il Salvataggio in Mare

ed ha deciso di prorogare per un altro anno, l’autorizzazione degli Stati membri  ad ispezionare quelle navi che si trovano al di fuori delle acque territoriali libiche, qualora ritengano che queste possano costituire attività illecite- quali il traffico di migranti o la tratta di esseri umani.

Nel prosieguo della risoluzione, si è posto in evidenza anche il dispiegamento dell’Operazione EUNAVFOR MED IRINI , la quale ha tra i suoi vari compiti le“ispezioni di navi in alto mare al largo delle coste libiche sospettate di trasportare armi o materiale connesso da e verso la Libia”, d’accordo con la risoluzione n. 2292 del 2016 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oltre a monitorare in merito alle esportazioni illecite di prodotti petroliferi e ad aiutare  al traffico di aiutare la Guardia Costiera libica e la Marina Militare per quanto concerne i loro compiti.

Infine, veniva chiesto di rinnovare le misure stabilite dai par. 7-8-9-10 della risoluzione n. 2240 su:

  • salvataggio dei migranti minacciati o delle vittime della tratta a bordo delle navi, anche per mezzo di organizzazioni regionali impegnate in tale ambito (par.7);
  •  sequestro di tali navi, una volta ispezionate (par.8);
  • agendo in conformità con il diritto internazionale e tenendo conto di terzi che hanno agito in buona fede, informare gli Stati di bandiera perché collaborino prontamente con le autorità per la risoluzione dei vari casi, quando questi li riguardino in prima persona (par.9);
  •  adozione di tutte le misure necessarie, per garantire la sicurezza del personale a bordo, agendo senza creare danni all’ambiente o alla navigazione, e nel rispetto dei diritti umani -qualora ci si trovi ad affrontare trafficanti di migranti o di esseri umani- (par. 10).

Inoltre, si richiamava il par. 11 della medesima risoluzione n. 2240, sostenendo che, oltre ai paragrafi summenzionati che si riferivano alla specifica situazione del traffico di migranti e della tratta di esseri umani in alto mari al largo delle coste della Libia, non andassero dimenticati altresì i diritti e gli oneri degli Stati di bandiera “ai sensi del diritto internazionale, compresi eventuali diritti o obblighi ai sensi dell’UNCLOS, compreso il principio generale dell’esclusiva giurisdizione di uno Stato di bandiera sulle sue navi in alto mare.

Ogni sviluppo in merito a quanto detto, andava poi riferito in maniera continuativa e costante al  Consiglio di Sicurezza, perché fosse sempre aggiornato  in merito alle azioni intraprese in tal senso e così da poter agire tempestivamente (par. 17).

In base all’importanza del contenuto di tale risoluzione, il Segretario generale, ad un mese dalla scadenza di tale proroga, dovrà aggiornare gli Stati membri sulle misure attuate in merito al contrasto al traffico ed alla tratta dei migranti, così da capire se vi sono stati miglioramenti o meno.

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