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TematicheItalia ed EuropaLa violenza sessuale come arma di conflitto- I parte

La violenza sessuale come arma di conflitto- I parte

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Martedì 23 aprile 2019 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2467 nell’ambito “Donne, pace e sicurezza“, riaffermando la volontà di attuare quanto già stabilito con le risoluzioni precedenti –1325 (2000)1820 (2008)1888 (2009)1889 (2009)1960 (2010)2106 (2013)2122 (2013), e 2242 (2015) sul fronte della violenza sessuale come arma di conflitto. La mozione ha avuto un lungo iter di gestazione a causa di interessi contrapposti e spesso di difficile soluzione tra le parti: in particolar modo, la minaccia di apposizione del diritto di veto da parte degli Stati Uniti, ha portato ad edulcorarne alcuni suoi elementi fondamentali ma ne ha permesso altresì l’approvazione, comunque salutata come risultato importante nell’ottica dell’eliminazione delle violenze di natura sessuale nel corso dei conflitti armati, e a seguito delle cessate ostilità.

Ma qual’era lo stato dei “lavori” prima di tale risoluzione?
Bisogna innanzitutto evidenziare come, da diversi decenni le Nazioni Unite si siano dotate di strumenti vieppiù specifici in tema di violenza sessuale di genere legata ai conflitti armati (internazionali e non) e che fungono da strumenti cui attingere per trovare risposte e apportare migliorie.  

Già con la fine del secondo conflitto mondiale, le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i successivi Protocolli aggiuntivi del 1977 obbligavano le parti in conflitto a tenere determinati comportamenti e ad evitarne degli altri:     

  • Ad esempio, nella IV Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, diversi sono gli articoli che hanno una stretta e diretta rilevanza per le donne, in quanto volti a prevenire comportamenti quali stupro e altre violenze sessuali, spesso usati come armi di guerra; 
  • Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune, l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli stati contraenti e il cui contenuto racchiude un insieme di divieti inderogabili, quali: 
  1. la violenza contro la vita e le persone; 
  1. la cattura di ostaggi; 
  1. l’oltraggio alla dignità personale, e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti; 
  1. l’emissione di sentenze di condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo. 
  • Il primo Protocollo aggiuntivo del 1977 completa le regole contenute nelle quattro Convenzioni di Ginevra per i conflitti armati internazionali e racchiude disposizioni sulla conduzione della guerra, come il divieto di attaccare persone e oggetti civili o la limitazione dei mezzi e dei metodi autorizzati; 

Successivamente, la Raccomandazione Generale n. 30 della Commissione per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne nella prevenzione dei conflitti, i principi ed obiettivi della Carta delle Nazioni Unite hanno delineato comportamenti ed atteggiamenti cui tendere, ma spesso inosservati. Anche la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino, così come gli obblighi posti nei confronti degli Stati parte della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e dal relativo protocollo facoltativo, la Risoluzione 1325 del 200 e il Rapporto del 29 Marzo 2019 del Segretario Generale rappresentano strumenti cui attingere, che in parte evidenziano i progressi compiuti e dall’altra sottolineano la necessità che ulteriori passi in avanti vengano attuati (come la forte sottorappresentazione femminile in molti processi formali e organismi connessi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, in posizioni di alto livello nelle istituzioni politiche, di pace e di sicurezza a livello nazionale, regionale e internazionale).  

Il Segretario Generale nel suo Report annuale delinea un quadro di profonda preoccupazione, per l’eccessiva lentezza con la quale si stanno compiendo progressi nell’ affrontare ed eliminare la violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, in particolare nei confronti di quei soggetti maggiormente vulnerabili, quali donne e bambini, evidenziando altresì come tali episodi e le conseguenti difficoltà di cessazione siano diffusi in tutto il mondo. Il richiamo precedente ma necessario a questi strumenti (Convenzioni, raccomandazioni), risulta necessario perché, con l’adozione di quest’ultima risoluzione si chiede agli Stati di attuare concretamente di alcuni comportamenti: 

  • gli Stati infatti, in base al diritto internazionale, hanno la responsabilità primaria del rispetto e della garanzia dei diritti umani degli individui presenti sul loro territorio e soggetti alla loro giurisdizione; 
  •  Nel caso di  conflitti armati, internazionali o meno, gli Stati devono adoperarsi ancor più nel  garantire la protezione dei civili,  richiedendo ad esempio il supporto degli organismi delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali. Nonostante dunque le autorità nazionali, sia come leader civili che militari, siano chiamati ad impegnarsi strenuamente affinché vengano poste in essere tutte le misure possibili per la tutela degli individui presenti sul loro territorio, ed in special modo di quei soggetti maggiormente vulnerabili quali donne e minori, soprattutto in situazioni particolari di conflitto armato o di post conflitto, dove continuano a ravvisarsi molteplici e reiterati atteggiamenti ambigui (ad es. la mancanza o incapacità di perseguire responsabili macchiatisi di crimini odiosi) che  possono trasmettere indirettamente il messaggio che determinati crimini, che il diritto internazionale annovera tra i crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, vengano di fatto tollerati. 
  • Gli Stati  inoltre hanno molteplici strumenti a disposizione per la risoluzione di determinate problematiche: ad esempio le commissioni d’inchiesta e le missioni conoscitive delle Nazioni Unite, possono rappresentare  importanti meccanismi di verifica e di indagine in merito ad accuse di violazioni ed abusi del diritto internazionale in materia di diritti umani, e di violazioni del diritto umanitario internazionale, possono formulare raccomandazioni per promuovere la responsabilità e la giustizia e la protezione dei sopravvissuti e, nell’ambito delle risorse esistenti, possono collaborare con fondi e agenzie nella fornitura di servizi multisettoriali specializzati. 

Infine il Segretario Generale e il Consiglio di Sicurezza sottolineano la grave minaccia, interrelata alla violenza sessuale e costituita dall’uso di armi leggere e di piccolo calibro che alimentano i conflitti armati, esacerbano situazioni già esplosive, con conseguenze negative dal punto di vista umanitario e dello sviluppo socioeconomico (Trattato sul Commercio di Armi).    


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