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TematicheItalia ed EuropaLe incongruenze della lotta al terrorismo in Francia

Le incongruenze della lotta al terrorismo in Francia

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Lavorare in Francia su temi di ricerca relativi alla propaganda jihadista è categoricamente vietato. Analizzare contenuti che fanno riferimento a organizzazioni terroristiche o condurre indagini che richiedono la partecipazione di campioni della popolazione francese non è praticamente fattibile.

Cinque giorni dopo gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi, l’allora Presidente della patrie des droits de l’homme François Hollande, ha indetto l’état d’urgence, protrattosi per circa due anni e conclusosi poi con la promulgazione della Legge antiterrorismo 1510 del Presidente Macron, entrata in vigore l’1 novembre 2017.

Qualche dato: a soli dieci giorni dall’annuncio dello stato di emergenza sono state effettuate circa duemila perquisizioni e oltre cinquecento fermi, più che sovente compiuti nei confronti di individui che niente avevano a che vedere con il terrorismo, ma che, ad esempio, manifestavano contro riscaldamento ed inquinamento globali in occasione del summit Cop21 del 29 novembre a Parigi.

Le misure emergenziali adottate al fine di preservare la sicurezza e l’ordine pubblico hanno comportato una necessaria attenuazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Il fatto inoltre che non fosse stato definito un limite di tempo per lo stato d’emergenza ha favorito una sostanziale normalizzazione delle misure adottate. Tali misure si sono estese persino all’interno degli atenei: la Paul Valery di Montpellier, per esempio, ha proibito riunioni o iniziative di adunanza da parte di studenti o personale universitario.

Ciò che però è interessante notare è che in Francia, qualche anno prima, è stata introdotta con la Legge 2014-1353 (art. 421-2-6 C.p.), l’entreprise individuelle: essa sanziona il compimento, per iniziativa individuale, di atti preparatori potenzialmente pericolosi per la vita o l’integrità fisica delle persone. Con la stessa Legge viene introdotto anche il reato di provocazione diretta alla commissione di atti di terrorismo, oltreché l’apologia pubblica degli stessi, aggravata se preparata a mezzo internet (art. 421-2-5). I metodi più efficaci per contenere e controllare le intenzioni consistono nel totale divieto sia di consultare abitualmente pagine web sia di detenere file digitali o documenti di propaganda che possano indurre al compimento di atti di terrorismo o che li esaltino. Già in Inghilterra e Germania era presente una normativa che regolava la previsione di organizzazioni individuali di matrice terroristica per sanzionare/punire casi di auto-indottrinamento radicale, con il risultato che le analisi di esperti e studiosi, utili alla lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, vengono limitati significativamente, non potendo usufruire di strumenti di analisi essenziali per lo svolgimento di indagini scientifiche: video online su siti delle case mediatiche jihadiste, testate online e contenuti propagandistici come quelli emessi da Isis, siti di matrice estremistica… Tutti elementi che, a benvedere, costituiscono casi di studio eccezionali, utili, per esempio, per la previsione di nuovi attacchi.

Giurisprudenza a parte, ciò che salta subito agli occhi (e alla memoria) è il fatto che gli attentati che hanno compromesso l’accesso illimitato alla Francia sono avvenuti dopo l’adozione della suddetta legge e che quindi, nonostante le misure sanzionatorie adottate per evitare casi di auto-indottrinamento radicale, il numero di persone presenti in territorio francese che hanno un legame con Daesh è effettivamente consistente. A prova di ciò vi sono:

  1. un numero impreciso ma indubbiamente elevatissimo di detenuti radicalizzati nelle carceri francesi (esso oscilla intorno ai 1340, in Italia è di 373 individui, dato confermato dal Direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale Alessandro Orsini);
  2. un numero elevato di attentati avvenuti dopo l’emanazione della legge;
  3. 700 foreign fighters partiti dalla Francia (dall’Italia circa 100).

Com’è possibile che delle leggi approvate per sanzionare così anticipatamente le intenzioni individuali possano fallire nel loro intento?

La convinzione che si tratti semplicemente di problemi di sicurezza viene meno nel momento in cui si presentano casi emblematici come quello recente che riguarda un cittadino francese di 18 anni segnalato alle autorità per avere attribuito alla propria rete Wi-Fi il titolo «Daesh21». Nonostante il ragazzo, in sede di udienza, fosse apparso poco riconducibile ad un’organizzazione terroristica (non sapendo neanche confermare il significato dell’acronimo Daesh), è stato immediatamente arrestato e poi condannato per apologia del terrorismo di cui al succitato art. 421-2-5 C.p..

E’ evidente che, purtroppo, le restrizioni brevemente esaminate limitano molto poco le azioni o le intenzioni finalizzate a ledere la sicurezza nazionale. Piuttosto compromettono talvolta i diritti umani, talvolta le utili iniziative di carattere scientifico, finalizzate a studiare sia la percezione e la ricezione della propaganda terroristica su campioni di giovani francesi sia le dinamiche e le traiettorie del terrorismo internazionale.

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