La normativa italiana sul golden power รจ stata concepita con un duplice obiettivo; quello di rendere compatibile con il diritto comunitario la disciplina nazionale sui poteri speciali del Governo e quello di arginare le azioni predatorie aventi come target gli asset strategici nazionali. In particolare – la tutela delle aziende di punta – รจ stato il fil rouge che ha indirizzato i progressivi ritocchi all’impianto normativo, strumento prezioso in un momento di debolezza esacerbato dalla pandemia, che espone il sistema Paese al rischio di impoverimento delle sue eccellenze nel medio-lungo termine.
La tutela della difesa e sicurezza nazionale
Il decreto legge nยฐ21/2012 – poi convertito nella legge nยฐ56/2012 – consente al Governo di esercitare poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (Art.1). Il decreto segna una rivoluzione copernicana in materia poichรฉ – a differenza della normativa precedente che circoscriveva lโazione alle aziende privatizzate – permette lโintervento su qualsiasi societร strategica, codificando cosรฌ il passaggio dal golden share al regime di golden power. Relativamente a difesa e sicurezza nazionale, il presupposto fondamentale per lโattivazione di detti poteri speciali รจ la โminaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e sicurezza nazionaleโ, da valutarsi secondo i principi di proporzionalitร e ragionevolezza. In quanto a termini e meccanismi dโazione da parte del Governo si riportano – tra le altre – (a) lโimposizione di specifiche condizioni sulla sicurezza di approvvigionamenti, informazioni e trasferimenti tecnologici; (b) il potere di veto su delibere aventi ad oggetto fusione, scissione, trasferimento dellโazienda o di rami di essa o di controllate, il trasferimento allโestero della sede sociale; (c) lโopposizione allโacquisto di partecipazioni da parte di soggetti diversi dallo Stato italiano o enti pubblici italiani qualora lโacquirente venisse a detenere delle quote tali da poter compromettere gli interessi nazionali. Per consentire alla Presidenza del Consiglio un appropriato esercizio delle sue prerogative, sussiste in capo alle imprese che svolgono attivitร strategiche un obbligo di notifica di particolari delibere o atti, mentre nel caso di acquisizione di partecipazioni l’obbligo ricade sull’acquirente.
Il 5G, l’energia, i trasporti e le comunicazioni
Lo sviluppo tecnologico intercorso nel frattempo con il 5G ed il suo carico di implicazioni per la sicurezza nazionale hanno reso necessario un aggiornamento della disciplina, intervenuto con il decreto legge nยฐ 22/2019 poi convertito nella legge nยฐ41/2019. Il nuovo articolo 1-bis ha infatti ampliato il dominio della difesa e sicurezza nazionale โ e dunque la sfera di intervento del Governo – anche ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. L’impresa dunque che stipula accordi per l’acquisto di beni o servizi inerenti alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti di comunicazione elettronica a banda larga basate sul 5G o che acquista componenti funzionali alle succitate attivitร da soggetti esterni all’Unione Europea รจ anch’essa soggetta al giร nominato obbligo di notifica. Per quanto riguarda invece i settori di energia, trasporti e comunicazioni, il decreto legge nยฐ21/2012 prevede l’attivazione del golden power in caso di โminaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuitร degli approvvigionamentiโ con modalitร simili a quelle giร previste per la difesa e sicurezza nazionale, con il distinguo di essere perรฒ rivolte โ nell’eventualitร di acquisizione di partecipazioni โ a soggetti extra-europei.
Anche in questo caso, รจ sopraggiunto un aggiornamento della normativa con il decreto legge nยฐ105/2019 โ convertito nella legge nยฐ133/2019 – che richiamando il regolamento UE nยฐ452/2019 ha allargato la nozione di grave pregiudizio alla sicurezza a infrastrutture critiche (energia, trasporti, acqua, salute, comunicazioni e media, trattamento e archiviazione dati, aerospazio, difesa, infrastrutture elettorali e finanziarie), tecnologie critiche e prodotti dual-use (AI, robotica, cybersicurezza, semiconduttori, aerospazio, energia quantistica e nucleare, nanotecnologie e biotecnologie), approvvigionamento di fattori critici produttivi (energia, sicurezza alimentare, materie prime) e accesso e controllo di informazioni sensibili (compresi i dati personali).
Lo scudo: il decreto legge nยฐ23/2020
Il tracollo delle principali piazze finanziarie mondiali innescato dalla pandemia ha sollevato l’interesse del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR), che si รจ dunque concentrato sulla possibilitร che soggetti extra-europei o comunitari potessero approfittare dei cali azionari e di una soglia di attenzione ribassata per condurre scalate ostili a danno degli asset cruciali per il Paese. La risposta a tali timori si รจ concretizzata nel decreto legge nยฐ23/2020 (decreto liquiditร ) che con soli tre articoli (15, 16 e 17) innalza una muraglia per impedire la razzia dei pezzi piรน pregiati del tessuto economico-produttivo nazionale. In particolare, l’Art.15 allarga l’ambito di esercizio dei poteri speciali del Governo โ oltre ai settori giร tutelati dalla normativa precedente – anche ai settori finanziario, creditizio e assicurativo. Non si tratta comunque di una mera estensione della gittata del golden power in quanto – fino al 30 dicembre 2020 โ scatta l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio anche per โazioni di acquisto di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione Europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della societร โ. Per quanto concerne l’acquisto di partecipazioni da parte di soggetti extra-europei, l’obbligo di notifica scatta per acquisti di partecipazioni โche attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote giร direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euroโ prevedendo altresรฌ notifiche per acquisizioni che superino le soglie del 15%, 20%, 25% e 50%. Altra novitร prevista dal decreto (Art.16) รจ che โ in violazione degli obblighi o in assenza di notifica โ la Presidenza del Consiglio ha la possibilitร di avviare d’ufficio il procedimento per l’eventuale esercizio dei poteri speciali. La CONSOB infine โ con provvedimento motivato dalla tutela degli investitori nonchรฉ di efficienza e trasparenza del controllo societario e del mercato dei capitali โ puรฒ prevedere per un limitato periodo di tempo una soglia del 5% per le societร ad azionariato particolarmente diffuso.
I timori di operazioni ostili
ร indubbio come il dispositivo di protezione degli asset strategici abbia subito una netta accelerazione indotta dagli eventi, cosรฌ com’รจ chiaro che ancora tanto resta da fare.
Le disposizioni contenute nel decreto liquiditร sono state accolte con favore da gran parte degli addetti ai lavori, tra tutti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro โ che l’ha definito un โvaccino contro il virus delle scalate ostiliโ โ ed il vicepresidente del COPASIR, il Sen. Urso, che da tempo auspicava l’estensione dei settori coperti dallo scudo e la sua applicazione anche a soggetti ostili europei. Non รจ infatti da trascurare che un grave pregiudizio agli interessi strategici sia arrecato dal โfuoco amicoโ europeo.
In particolare – in ambito creditizio e assicurativo – le attenzioni di Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale e Axa verso UniCredit e Generali preoccupano il COPASIR sotto vari profili, poichรฉ giova ricordare che Piazza Gae Aulenti ed il Leone di Trieste detengono da sole quasi 110 mld โฌ di titoli del debito pubblico italiano. Oltre agli esempi giร citati, a spaventare sono pure le dinamiche di esautoramento ed avvicendamento del management italiano allo scopo di acquisire tecnologie e dati, manovre queste sotto la lente di ingrandimento delle Agenzie. Non mancano perรฒ le voci contrarie al golden power, tra le quali quella del Prof. Cassese che ha parlato di โsegnale di debolezzaโ e di Franco Debenedetti, che lo definisce uno strumento lesivo dei diritti di proprietร .
Per le fonti legislative si veda:
- decreto legge nยฐ21/2012 e legge nยฐ56/2012
- decreto legge nยฐ22/2019
- decreto legge nยฐ105/2019 e legge nยฐ133/2019
- regolamento UE nยฐ452/2019
- decreto legge nยฐ23/2020 โliquiditร โ

