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TematicheMedio Oriente e Nord AfricaGuerra all'ISIS: strumento legittimo?

Guerra all’ISIS: strumento legittimo?

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Tema sul quale l’articolo che segue si vuole, seppur brevemente, soffermare, è quello della legittimità, o meno, dal punto di vista del diritto internazionale, dei raid aerei posti in essere tanto dagli Stati Uniti d’America quanto dalla coalizione da questa guidata, contro le truppe del Califfato Islamico. Oggigiorno, parlare di Califfato Islamico, significa fare inevitabilmente riferimento  all’ISIS (acronimo di Stato Islamico dell’Iraq e al-Sham) o, per meglio dire, ad una vera e propria organizzazione terroristica fondamentalista guidata dal Califfo Abu-Bakr al-Baghdadi e composta dagli ex-membri del libero esercito siriano (sarebbero più di 6.500 gli uomini unitisi all’ISIS soltanto nel luglio 2014).

Contro la suddetta organizzazione, a seguito dei terribili crimini commessi  in primis contro la popolazione curda, e in un secondo momento dopo la decapitazione di cinque giornalisti occidentali, gli Stati Uniti d’America hanno proposto un proprio piano di azione militare, essenzialmente basato su operazioni per via aerea, e finalizzato alla distruzione dell’ISIS.

Ampio è stato il consenso e l’appoggio internazionale alla proposta americana, ad oggi la coalizione risulta composta da più di venti paesi, tra i quali figura anche l’Italia, seppur come semplice rifornitrice di armi ai ribelli curdi.

La coalizione realmente agente sui territori fattisi teatro del conflitto, è, ad oggi, formata essenzialmente da Stati Uniti, Francia ed Inghilterra.Sul piano del diritto internazionale, l’azione militare come quella alla quale stiamo facendo riferimento, richiederebbe un’autorizzazione dell’ONU, licenza, ad oggi,  formalmente non concessa.

Si tratta pertanto di un vizio di forma, tuttavia non rappresentante cavillo al quale appellarsi per richiedere la cessazione delle attività militari.

Appare corretto affermare, infatti, che una situazione di emergenza come quellarappresentata dal caso di specie, e la necessità di affrontare immediatamente il problema, non possa attendereuna totale e piena autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza ed in tal senso l’azione militare portata avanti dalla coalizione USA non può essere considerata  procrastinabile ma, proprio come si sta manifestando, immediatamente operativa.

Quanto detto trova fondamento proprio in una norma internazionale, anche se ancora non universalmente accettata come tale, che nel corso degli anni si sta gradualmente  consolidando accingendosi ad essere accolta “di diritto” nella macrocategoria dello jus cogens ( diritto cogente ); si sta facendo riferimento alla c.d. dottrina della Responsabilità di Proteggere.

Si tratterebbe di un obbligo, ad oggi forse più “morale”, se di moralità sia lecito parlare, che giuridico, ricadente sulla comunità internazionale, la quale , una volta avuta notizia del fallimento di uno stato nell’assistere e proteggere la propria popolazione da una minaccia concretizzatasi in violazione dei diritti inviolabili dell’individuo, si trova a dovere intervenire a sostegno di questi allo scopo di eliminare la situazione di pericolo.

Ciò confermerebbe, quindi, quanto la “recente” storia europea sovente mostra e, lato sensu, giustificherebbe il contenuto dell’articolo 11 della Costituzione italiana, mostrando, ancora una volta, come il concetto di sovranità nazionale stia gradualmente scemando lasciando spazio, di contro, ad un sacrificio di questa a favore di una sovranità sovranazionale quando esigenze di sicurezza, stabilità economica e politica, concetti, d’altra parte, inevitabilmente legati, lo richiedano.

E’ proprio sulla base di questa dottrina elaborata per la prima volta nel 2005 durante il World Summit, che numerose campagne militari comportanti una ingerenza hanno comportato una ingerenza nella sovranità altrui; basti pensare al caso dei Balcani o dell’Iraq tra tutti.

Correndo lungo questi binari, gli Usa e gli altri Paesi di cui sopra stanno apprestando una difesa contro un movimento che per propria natura :

1. Viola in modo palese e spregiudicato i diritti umani  così come disciplinati dalla CEDU agli articoli 1,2, 3.1, 4, 5 e 6, e cioè il diritto alla vita, libertà e sicurezza.

2. Destabilizza un’area che per ragioni economiche, sociali e culturali risulta essere cruciale per lo scacchiere mondiale.

3. Persegue e costituisce in modo attuale una minaccia terroristica verso altri territori, minacciando e attentando quotidianamente alla sicurezza di paesi  tanto limitrofi, quanto lontani.Le ragioni appena addotte, la impossibilità di risolvere il conflitto mediante vie diplomatiche e la attuale criticità delle condizioni in cui versano i paesi coinvolti nello scontro, rappresentano una “prima causa di giustificazione”, e quindi, legittimazione, dei bombardamenti effettuati dalla coalizione.

Ciò sarà vero fino a quando i benefici, se tali saranno gli effetti realmente sortiti dalla azione militare, risulteranno superiori alle conseguenze negative che le operazioni militari, ed in particolar modo i bombardamenti, produrranno inevitabilmente sul territorio e sulla popolazione.

Si tratta quindi di uno strumento di valutazione definibile come criterio di proporzionalità delle attività militari consistente in una operazione di bilanciamento tra la necessità bellica e la conformità delle azioni alle regole fornite dal diritto internazionale, in maniera particolare alla Convenzione di Ginevra del 1949, disciplinante le modalità di trattamento dei prigionieri di guerra e le modalità di protezione delle persone civili in tempo di guerra, oltre che il I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 fin modo ancor più attento i medesimi temi.

Ancora, stando alle notizie riportate da quotidiani e notiziari, i bombardamenti posti in essere dagli Stati Uniti d’America e dalla coalizione da questa guidata, non sarebbero indiscriminati ovvero riconducibili, ad esempio, a categorie quali quelle dei bombardamenti a tappeto, finalizzati alla distruzione assoluta del nemico, del territorio e dei civili, c.d. guerra assoluta, ma specificatamente diretti ad indebolire prima e distruggere poi, obiettivi strategici e centri di potere del nemico. In ciò sembra si stia concretizzando l’attività della coalizione.

Se, quanto detto fin qui sembrerebbe essere corretto da un punto di vista giuridico, guardando al caso di specie con gli occhi dell’etica, sarà certamente difficile servirsi del termine “giustificazione” se a questo ne seguirà immediatamente un altro :  “guerra”. Non sarà mai lecito e corretto parlare di legittimità di una azione militare, bensì di “approvazione” ovvero “accettazione” , sia essa tacita o formale.

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