Monica Alessandra Bonfanti
PRIMO PIANO - La difficoltà di definire il crimine di aggressione internazionale
A partire dal primo dopoguerra si è progressivamente venuta a formare una norma consuetudinaria volta a proibire il ricorso alla guerra nelle relazioni internazionali. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale l’aggressione cominciò a divenire simbolo di guerra illecita. Il Patto Briand-Kellog del 1928 consacrò questo orientamento, vietando lo strumento della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. A seguito di tali eventi, il concetto di aggressione ha iniziato a costituire l’oggetto delle prime forme di regolamentazione. Volendo inquadrare storicamente quanto avvenuto in seguito, si ritiene doveroso precisare che, nella comune visione politica- giuridica, il periodo successivo alla prima guerra mondiale ha rappresentato una fase di transizione. Si è passati, infatti, da un diritto internazionale classico, caratterizzato dalla “sottomissione” assoluta all’istituzione della guerra, verso una nuova concezione, costruita sulle basi di Norimberga e di Tokyo, che fa proprio il concetto di aggressione definendola come il male supremo.
Attraverso i due Tribunali di Germania e Giappone, infatti, la comunità internazionale ha inteso affermare con maggior vigore il divieto del ricorso alla forza aggressiva per la soluzione delle controversie internazionali, in quanto lesivo del valore primordiale e superiore della pace e della sicurezza tra gli stati. Nello Statuto del Tribunale di Norimberga, art. 6 lett. a, la guerra di aggressione rientrava nella più ampia categoria dei crimini contro la pace. Secondo quanto ha precisato lo stesso organismo, la solenne rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale, aveva comportato, necessariamente, l’illiceità della stessa nel diritto internazionale. Pertanto, coloro che la pianificavano e la conducevano compivano un crimine. Inoltre, in un noto punto della sentenza, il Tribunale ha con forza messo in evidenza che soltanto attraverso la punizione degli individui che con i loro comportamenti avevano consentito allo Stato di pianificare, preparare e condurre una guerra di aggressione, si poteva attuare coercitivamente il diritto internazionale violato. Tuttavia, a Norimberga e a Tokyo, si perse l’occasione per stilare una definizione compiuta del crimine di aggressione.
Anche la Carte delle Nazioni Unite, con la quale si è delineato un quadro di pacifica convivenza cui gli Stati erano obbligati a sottostare, non contiene alcuna specifica definizione dell’atto di aggressione, sebbene esso costituisca uno dei presupposti per l’azione del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII. Si dovette attendere fino al 1974, risoluzione n. 3314, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha formulato, o meglio, ha tentato di formulare, una prima definizione dell’aggressione, individuandola essenzialmente “nella iniziativa delle armi da parte di uno Stato in violazione di quanto stabilito dalla Carta”. Ma anche tale risoluzione non risolve la situazione.
Innanzitutto, essa continuava ad inquadrare l’aggressione solo e necessariamente come atto commesso da Stati. In secondo luogo, la formula espressa dall’Assemblea risultava essere una non definizione, poiché non definiva la posizione dello Stato “crimine”, né tanto meno descriveva gli elementi costitutivi della fattispecie. In particolare non parlava dell’elemento psicologico, se l’intenzione doveva o meno essere considerata come costitutiva dell’atto di aggressione. La risoluzione dell’Assemblea intendeva meramente facilitare la valutazione del Consiglio di Sicurezza ai fini dell’accertamento dei presupposti di cui al Capitolo VII della Carta. È quindi evidente che l’impossibilità di trovare una definizione, comprensiva degli elementi necessari a precisarne il contenuto, ha determinato uno stallo nel sistema, una semi-paralisi riscontrabile ancora oggi esaminando il disposto dell’art. 5.2. della Statuto della Corte Penale Internazionale. Con certezza si può soltanto affermare che l’aggressione costituisce un atto illecito dello Stato di eccezionale gravità, che il suo compimento comporta la responsabilità penale individuale, e che esso è compiuto da individui siti in una posizione di comando nell’organigramma di uno Stato. Ma tutto ciò non fornisce sufficienti elementi ai fini definitori per il crimine individuale di aggressione. Né di maggior ausilio, per la precisazione degli elementi costituivi del crimine individuale di aggressione, sono stati i lavori della Commissione di Diritto internazionale riguardanti il “Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità”. In quel codice, solo parzialmente riproduttivo del diritto internazionale vigente, si prese finalmente coscienza, dopo un travagliato lavoro iniziato nel 1954, che l’aggressione rappresentava un comportamento illecito gravissimo, l’illecito per eccellenza. Ne consegue che l’inclusione di tale atto, qualificato come “crimine dei crimini”, all’interno del testo, è sintomo del continuo interesse, nonché della preoccupazione della Comunità Internazionale alla continua ricerca di una sua definizione.
Anche in occasione dei negoziati di Roma, l’esigenza di definire compiutamente i parametri dell’aggressione fu rimessa in causa. Venne ritenuto inacettabile escludere dallo Statuto della Corte un des crimes les plus graves qui préoccupent l’ensemble de la Communauté internationale. Gli Stati favorevoli all’inserimento di tale crimine tra quelli rientranti nella competenza della Corte insistevano sull’incoerenza nell’attribuire a tale organo la competenza a perseguire gli individui rei di crimini di guerra o contro l’umanità, accordando contemporaneamente l’impunità agli architetti degli stessi conflitti nel corso del quale tali crimini erano stati commessi. Ma sul punto, anche il testo varato dalla Conferenza di Roma non ha potuto recepire una specifica tipizzazione della fattispecie, in ragione delle forti opposizioni di diversi Stati, che mettevano in discussione il buon esito della negoziazione complessiva. L’Italia è riuscita a fare affermare la propria linea includendo nell’art. 5 il crimine di aggressione, sebbene gli elementi della sua definizione vennero rinviati ad un momento successivo, rispetto a quello dell’entrata in vigore dello Statuto, mediante emendamenti (art. 121) o per il tramite delle Conferenza di revisione (art.123).
In base a quanto detto finora, si può affermare che il “viaggio travagliato”, alla ricerca di una definizione del crimine di aggressione, sembra continuare anche oggi, anzi, forse con toni ancora più accesi. Se si analizzano i lavori dei negoziati tenuti dal luglio 1998 ad oggi, si può notare come nessun consenso sia stato raggiunto sulla definizione di tale crimine, nonostante una Commissione preparatoria sia stata incaricata di rimediare a questa carenza. È comprensibile che si tratti di un compito arduo, dal momento che si dovrà trovare, esaminare e considerare un ambito ad hoc per l’applicazione di questa definizione, cioè un sistema in grado di agire sia nei confronti di individui partecipanti ad un crimine il cui autore principale è uno Stato, sia di dichiarare la responsabilità dello Stato nella commissione dell’illecito di cui è causa. La questione della mancata definizione probabilmente sarà affrontata (e si spera risolta) al momento della Conferenza di revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, a 7 anni dalla sua entrata in vigore (1 Luglio 2002). Certo è che la definizione di aggressione, “is not a panacea. It is but one of the may steps which need to be taken if we really want peace. The rule of law in world affairs can only be achieved through gradual extension to many fields”.
(30 gennaio 2006)